La mancata o incompleta pubblicazione dei dati è disciplinata dai seguenti articoli del D.Lgs. 33/2013:
Art. 15: 'Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza'
Art. 22: 'Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.'
Art. 46: 'Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni'
Art. 47: 'Sanzioni per casi specifici'
Il Regolamento ANAC del 16 novembre 2016 in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 è visibile al seguente link.
L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pordenone dal 2020 ad oggi, non è mai stato oggetto di sanzioni irrogate dagli Enti competenti per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni ai sensi dell’art. 47 e dei dati di cui all’art. 14, DLgs n. 33/2013, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico (membro Consiglio Direttivo) al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica.
Ultimo aggiornamento, 14 aprile 2026